Vi rispondiamo subito! il “CMOR” è l’acronimo di “Corrispettivo Morosità”, introdotto dall’ARERA per contrastare quello che sentite chiamare “turismo energetico”.

Per contrastare quello che viene definito “turismo energetico”, cioè la pratica attuata da chi cambia fornitore per evitare la riscossione delle bollette non pagate, l’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha introdotto il CMOR.

Il Corrispettivo Morosità è un indennizzo inserito in bolletta dal gestore attuale di energia sotto richiesta esplicita del precedente gestore, che deve ancora ricevere il pagamento di alcune fatture con riferimento agli ultimi 3 mesi di erogazione del servizio offerto di luce e/o gas.

In pratica, in una situazione di CMOR, il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di quello vecchio.

Ma non sa chi è il vecchio fornitore che ha richiesto l’applicazione del CMOR e neanche l’importo da saldare.

Il CMOR si trova in bolletta perché il cliente che ha cambiato gestore ha degli arretrati da dover pagare al precedente. Tale corrispettivo, quindi, non arriva a tutti ma solo a chi risulta essere moroso.

Chi ha tutti i pagamenti in regola non troverà questa voce sulla fattura, che normalmente è presente nella sezione “Altre partite” (a volte chiamata “Altre voci comprese nella bolletta”).

Con il CMOR il nuovo gestore può sospendere la fornitura di luce e/o gas se il cliente non provvede al saldo dei pagamenti sospesi con il vecchio fornitore.

Questo sistema ha permesso di evitare scorrettezze da parte dei clienti che, cambiando fornitore, non avrebbero più avuto contatti con il vecchio fornitore al quale dovevano saldare una o più fatture. 

Ma si può contestare il pagamento del CMOR?

Sì, se è stato notificato per errore. Può succedere che il CMOR venga inserito in fattura quando il cliente ha già saldato il debito. In questo caso il cliente può inviare un reclamo scritto con raccomandata al vecchio fornitore.
Per legge, il vecchio fornitore deve rispondere entro 40 giorni dalla data del timbro postale; se non lo fa, il passo successivo è inviare un reclamo all’ARERA, tramite lo sportello del consumatore.

Durante tutta la procedura, il cliente non è tenuto a pagare il CMOR; inoltre,se i tempi di risposta vanno oltre i 40 giorni, non è da considerarsi “moroso” e non rischia la sospensione della propria fornitura.

Se il fornitore minacciasse di staccare luce e/o gas mentre il contenzioso è aperto, è bene rivolgersi a un legale o un’associazione di tutela dei consumatori.

Vi consigliamo, dunque, per evitare brutte sorprese, di accertarvi di aver saldato tutto quello ciò è rimasto in sospeso, che in genere è chiarito dal vecchio fornitore nella “bolletta di chiusura”.